Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 – Delibera ANAC 1309/2016 articolo 5 commi 1, 2, 3
Accesso civico a dati e documenti
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

L’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico: chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. L’accesso civico, sia semplice che generalizzato, viene esercitato dal cittadino tramite richiesta scritta indirizzata via pec, fax o raccomandata a/r alla società presso la sede legale così come indicato sul sito web nella apposita sezione “Società trasparente” _ sottosezione_ “Altri contenuti”. La richiesta sarà trasmessa, a cura dell’ufficio di protocollo, all’ufficio interno competente all’elaborazione della risposta ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Titolare del potere sostitutivo

Mirra Maria Giovanna
Email: responsabileprevenzionecorruzione@sorgeaqua.it
Telefono: 0535 91985