OIV o Altri organismi con funzioni analoghe
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
In questa sezione
Le funzioni analoghe vengono svolte dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
2025
Sommario
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Personale
- Incarico di direttore generale
- Titolari di incarichi dirigenziali
- Dirigenti cessati
- Dotazione organica
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Posizioni organizzative
- Personale non a tempo indeterminato
- Selezione del personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti