Liste di attesa
Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Non applicabile
Sommario
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Personale
- Incarico di direttore generale
- Titolari di incarichi dirigenziali
- Dirigenti cessati
- Dotazione organica
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Posizioni organizzative
- Personale non a tempo indeterminato
- Selezione del personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti